Sentenza 1° grado

Sentenza 1° grado

La sentenza ha assorbito 28 capi d’imputazione per reati finanziari e bancarotta fraudolenta. La stragrande maggioranza delle accuse è stata archiviata con formula piena: Giuliano è stato assolto per tutti i reati fiscali, per le operazioni distrattive, per il ricorso abusivo al credito e per le false comunicazioni sociali, reati che potremmo definire ‘etici’, con la formula “perché il fatto non sussiste”.

Detto questo:

  • Tutti i reati fiscali contestatimi (evasione, truffe carosello, false fatturazioni, ecc.), anche per importi internazionali rilevanti (circa 170 milioni di euro), sono stati archiviati con formula piena: ASSOLTO PERCHÉ IL FATTO NON SUSSISTE.
  • L’operazione distrattiva di 250.000 euro su una società slovena controllata dal gruppo (che aveva fatto scattare anche un’accusa di riciclaggio da parte della procura slovena) è stata archiviata con formula piena: ASSOLTO PERCHÉ IL FATTO NON SUSSISTE.
  • Altri reati distrattivi (compensi amministrativi, vendita di auto, ecc.) sono stati archiviati con formula piena: ASSOLTO PERCHÉ IL FATTO NON SUSSISTE.
  • Ricorso abusivo al credito, false comunicazioni sociali e altri reati collegati, archiviati con formula piena: ASSOLTO PERCHÉ IL FATTO NON SUSSISTE.

I tre reati rimasti sono, a mio avviso, ridicoli, in quanto si tratta esclusivamente di reati documentali. Tra questi vi è il reato riguardante le scritture contabili di magazzino non allineate. QBell, infatti, aveva l’obbligo di mantenere tali scritture aggiornate solo a partire dall’inizio del 2013, a causa delle dimensioni raggiunte dal fatturato. Proprio su questo reato, uno dei tre rimasti, il Pubblico Ministero stesso aveva già richiesto l’assoluzione, riconoscendo l’infondatezza dell’accusa. Nonostante ciò, le accuse furono comunque contestate e, come emerso dalle varie testimonianze, non avrebbero dovuto esserlo.

Anche volendo essere particolarmente severi e punitivi, al massimo questi reati documentali avrebbero dovuto essere considerati come semplici bancarotte e non come bancarotte fraudolente. Le testimonianze, le dichiarazioni del curatore e la documentazione esistente non hanno mai fatto emergere una soggettiva responsabilità da parte di Giuliano, e la procura non è mai stata in grado di provarla, anche alla luce della sua condotta operativa. L’assenza di soggettiva responsabilità avrebbe dovuto condurre, al massimo, alla contestazione di bancarotte semplici, le quali avrebbero comportato pene infinitamente meno gravi e, nel caso specifico di Giuliano, sarebbero già state prescritte, portando quindi a un’assoluzione completa.

Per soggettiva responsabilità si intende la dimostrazione che l’imputato abbia agito intenzionalmente con dolo o negligenza grave. A ulteriore conferma del comportamento non fraudolento di Giuliano, va sottolineato che, durante la crisi, egli ha cercato di salvare l’azienda effettuando un aumento di capitale di 300.000 euro.

Il fallimento del gruppo ammontava a circa 90 milioni di euro, ma va specificato che la gran parte di questo importo, circa 75 milioni, era rappresentata da cartelle dell’Agenzia delle Entrate (ADE), emesse in base alle ipotesi di evasione fiscale, che poi si sono rivelate infondate. Pertanto, per dovere di cronaca, il fallimento non è stato realmente di circa 90 milioni di euro, ma di questo importo meno le cartelle dell’ADE, il che, rispetto al patrimonio netto di QBell, formato dal capitale sociale interamente versato pari a 5,5 milioni di euro e dalle riserve legali di 1.054.253 euro, per un totale di 6.554.253 euro, rappresentava un equilibrio assolutamente sostenibile, con un rapporto di indebitamento pari a circa 2 volte il patrimonio netto. Questo valore era di gran lunga inferiore alla media delle aziende italiane, molte delle quali, soprattutto quelle quotate in borsa, superano tranquillamente le 20 volte, come nel caso di Enel, delle banche e di molte altre grandi aziende. QBell, invece, aveva un rapporto di indebitamento tra i più bassi per le aziende italiane, sia quotate che non quotate.

Un’ulteriore prova che non sono stati arrecati danni a terzi è che nessuno si è costituito parte civile nel processo.

Nonostante la condanna inflitta per queste irregolarità minori, Giuliano rimane fiducioso di dimostrare l’infondatezza delle accuse residue in appello e se occorre anche in Cassazione.

La realtà è che, senza l’assurda ipotesi iniziale di evasione fiscale, il gruppo non sarebbe fallito e le quasi 200 famiglie oggi avrebbero ancora il loro lavoro. La storia di Giuliano Macripò è, quindi, il racconto di una caduta provocata non dalla gestione imprenditoriale, ma dalle conseguenze devastanti di una gestione sconsiderata delle indagini e della divulgazione delle informazioni.